Statuto
dell’Associazione di Promozione Sociale
“Amici Delle Erbe (A.D.E.) APS”
TITOLO I- DENOMINAZIONE – SEDE – DISCIPLINA - DURATA
Art. 1 – Denominazione
• Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 “Codice del Terzo settore” e delle norme del Codice civile in tema di associazioni è costituita con durata illimitata, un’Associazione di Promozione Sociale denominata “Amici Delle Erbe” (in breve “A.D.E.”), nella forma giuridica di associazione non riconosciuta, d’ora in avanti denominata “Associazione”. Una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell’Associazione sarà completata con l’acronimo APS: “Amici Delle Erbe - APS” (in breve “A.D.E. - APS”), che costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
• L’Associazione si configura quale ente non commerciale e senza scopo di lucro neppure indiretto; pertanto non è consentito distribuire, neanche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
• L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e da eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
• Le finalità di studio dell'associazione sono l'etnobotanica, la fitoalimurgia (foraging) e l'orticoltura ecologica, allo scopo di migliorare il patrimonio ambientale e di accrescerne le conoscenze.
Art. 2 – Sede
• L’associazione fissa la sede legale a Ronchi dei Legionari (GO) in via Degli Artiglieri, n° 28 e opera su tutto il territorio nazionale e all’estero.
• L’eventuale successivo cambio di sede nell’ambito del medesimo Comune non comporterà variazione dello statuto ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
• I suoi Organi si possono riunire in qualsiasi località purché sul territorio nazionale, anche in modalità telematica.
Art. 3 – Disciplina
• L’ Associazione agisce ai sensi e nei limiti del Decreto Legislativo del 3.7.2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore, della legislazione regionale in materia di associazionismo, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
• L ’Associazione è apartitica e aconfessionale e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali, non temporaneità del rapporto associativo.
• Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte gratuitamente e rispettano il principio delle pari opportunità tra donne e uomini.
• L’Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di iniziative con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
• L'Associazione, in casi di particolare necessità ed entro i limiti stabiliti dalla legge, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati solo per quanto necessario allo svolgimento di attività di interesse generale ed al perseguimento delle loro finalità.
Art. 4 – Durata
4.1. La durata dell’Associazione è illimitata.
TITOLO II - FINALITA’
Art. 5 – Oggetto e finalità
5.1. L’ Associazione persegue in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1, lettere d), e), f), h), i), z) del D.Lgs. 117/2017, da esercitarsi in via esclusiva o principale:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Art. 6 – Perseguimento degli scopi sociali.
• Le finalità sopra esposte saranno perseguite mediante iniziative e attività svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi.
A titolo solo esemplificativo ma non esaustivo si indicano le seguenti:
• promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come sviluppo dei comportamenti relativi;
• promuovere la salvaguardia del patrimonio ambientale educando al rispetto e alla conservazione della natura e dell’ambiente;
• promuovere e diffondere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica presso i giovani e nelle scuole;
• promuovere la raccolta di materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo all’ambiente - con riguardo all’ecologia, all'etnobotanica, alla fitoalimurgia e all'orticoltura ecologica e alle scienze affini - per metterlo a disposizione della collettività su internet o anche mediante stampa e diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni;
• promuovere lo studio dei problemi connessi all'ecologia in generale, al fine di favorire una attenta gestione del territorio acquisendo la conoscenza del ruolo delle piante nell’ecosistema;
• promuovere la divulgazione delle conoscenze etnobotaniche locali;
• promuovere l’educazione e la sicurezza nella raccolta delle piante spontanee eduli, la conoscenza del loro valore nutraceutico e il loro uso culinario;
• organizzare corsi di formazione, iniziative culturali, giornate di studio, mostre, visite guidate, convegni, seminari regionali, nazionali ed internazionali ed ogni altra iniziativa utile alla realizzazione degli scopi di cui al presente statuto;
• promuovere a livello locale la realizzazione di un giardino botanico sulle piante selvatiche commestibili;
• collaborare e promuovere iniziative comuni con Ricercatori, Istituzioni, Enti Pubblici e Privati ed altre Associazioni che perseguano finalità analoghe;
• aderire, partecipare e concedere adesioni ad associazioni o ad altri organismi aventi attività e fini analoghi ai propri;
• L’ Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle elencate all’Art. 5 del CTS, purché connesse e dipendenti, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dall’Art. 6 del CTS.
TITOLO III – ASSOCIATI
Art. 7 – Soci
7.1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale, minimo stabilito dall’art. 35 del D.Lgs. 117/2017. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri.
7.2. Possono aderire all’Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che sono interessate alla realizzazione dei fini istituzionali, che ne condividono spirito e ideali, che collaborano per perseguirli secondo le possibilità e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea.
7.3. La quota annuale a carico degli associati è intrasmissibile, non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.
7.4. L'attività degli associati è svolta in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito. È’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività se preventivamente autorizzate e documentate, purché nei limiti eventualmente fissati dal Consiglio Direttivo;
7.5. Per tutti i rapporti con l’Associazione il domicilio degli associati è quello risultante dal libro dei soci comunicato dall’associato all’atto della domanda di iscrizione. La variazione del domicilio degli associati deve essere comunicata all’Associazione per scritto o con mezzo informatico o telematico.
7.6 I soci “persona giuridica” sono rappresentati all'interno dell'Associazione da una persona fisica indicata dall'organo amministrativo dell'Ente.
Art. 8 – Ammissione dei soci
8.1. La domanda di ammissione è avanzata al Consiglio Direttivo per scritto dal richiedente e dovrà contenere:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
8.2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
8.3. Il Consiglio Direttivo ammette il nuovo socio o respinge la sua domanda entro 60 giorni, motivando la propria decisione; in caso di rigetto l’interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.
8.4. L’accettazione si concretizza con il pagamento della quota associativa e, da tale momento, il richiedente viene considerato socio.
8.5. Per la domanda di ammissione e per ogni altro caso in cui nel presente Statuto si utilizza la locuzione “per scritto”, deve intendersi che è valida ogni comunicazione scritta ed inviata anche tramite messaggio elettronico (e-mail) o altro dispositivo, purché documentabile.
8.6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 11. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 9 – Diritti dei soci
9.1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e in particolare:
a) Partecipare alle Assemblee, eleggere gli organi dell’Associazione e di esservi eletti;
b) Essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
c) Frequentare i locali dell’Associazione;
d) Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
e) Concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
f) Essere rimborsati dalle spese sostenute e documentate, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e se preventivamente autorizzate;
g) Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
9.2. Gli associati, candidati alle cariche elettive, devono far pervenire per iscritto alla Segreteria dell’Associazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea, la propria candidatura.
9.3. Ogni associato non si può candidare per più di una carica elettiva.
9.4. Nel caso di persone giuridiche possono essere elette le persone fisiche designate dagli Enti soci a rappresentarle.
Art. 10 – Doveri dei soci
10.1. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i soci:
a) all’osservanza delle norme dello Statuto e dei regolamenti, nonché delle direttive e delle deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione;
b) a svolgere la propria attività secondo i fini associativi in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
c) a versare il pagamento annuale della quota associativa entro il 30 marzo di ciascun anno nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità che lo stesso stabilirà, e approvata dall’Assemblea.
10.2. Il comportamento verso gli altri soci e all’esterno dell’associazione è improntato a spirito di solidarietà, correttezza e buona fede.
Art. 11 - Perdita della qualità di socio
11.1 La qualità di socio può essere persa per i seguenti motivi:
a) dimissioni, attraverso comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) esclusione: il Consiglio Direttivo propone l’esclusione e l’Assemblea dei Soci la delibera con voto segreto, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle dell’Associazione, per atti od omissioni compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto, per atti od omissioni che danneggino l’associazione o la sua immagine, per motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
c) decadenza in
caso di mancato pagamento della quota associativa entro i termini di cui
all’art. 10 lett. c, da ratificare con deliberazione dell’Assemblea;
c) decesso.
11.2. L’esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata con deliberazione dall’Assemblea con voto segreto.
11.3. I soci dimessi o esclusi o decaduti, nonché i familiari di quelli deceduti, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative, delle offerte o donazioni effettuate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
TITOLO IV – ORGANI ASSOCIATIVI
Art. 12 – Indicazione degli organi
12.1. Sono organi sociali dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo, qualora ne ricorrano i presupposti;
e) il Revisore Legale dei Conti, qualora ne ricorrano i presupposti.
12.2. Le cariche sono elettive e gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese autorizzate e documentate.
12.3. Sono organi operativi istituzionali dell’associazione, su nomina del Consiglio Direttivo:
a) il Comitato Scientifico;
b) il Comitato di Redazione.
Art. 13 – Assemblea
13.1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote sociali.
13.2. L'Assemblea è il massimo organo deliberante.
13.3. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Art. 14 - Convocazione dell’Assemblea
14.1. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente (in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente) almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio d’esercizio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
14.2. L’Assemblea può essere chiesta da un decimo dei soci ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Codice civile facendone richiesta scritta al Presidente. La richiesta deve contenere le motivazioni della convocazione e gli argomenti che si vogliono inserire nell’ordine del giorno. Il Presidente prende atto ed entro 30 giorni convoca l’Assemblea.
L’assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
14.3. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati ordine del giorno, data, luogo e ora dell'adunanza, di prima e di eventuale seconda convocazione.
14.4. L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario verbalizzante eletti all’uopo dall’Assemblea.
14.5 È prevista l’organizzazione dell’Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017.
14.6 L’Assemblea può riunirsi, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o l’Organo di amministrazione ne constati l’opportunità, con le stesse modalità previste per l’Assemblea ordinaria.
Art. 15 – Validità dell’Assemblea
15.1. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente e validamente costituita con la presenza del 50%+1 dei soci aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.
15.2. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.
15.3. In prima convocazione l’Assemblea straordinaria è regolarmente e validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.
15.4. In seconda convocazione l’assemblea straordinaria sarà valida con la presenza di 1/3 dei soci aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.
15.5. L’Assemblea ha facoltà di stabilire un regolamento per il proprio funzionamento.
Art. 16 – Votazione
16.1. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e comunque in conformità alle previsioni di legge nonché alle disposizioni previste dal presente statuto.
16.2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
16.3. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; su richiesta della maggioranza dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
Art. 17 – Delibere. Verbalizzazione. Vincolo
17.1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario verbalizzante e sottoscritto dal segretario stesso e dal Presidente.
17.2. Il verbale è custodito, a cura del Presidente, nella sede dell’associazione.
17.3. Ogni socio dell’associazione ha diritto di consultare il verbale.
17.4. Le delibere dell’Assemblea vincolano tutti i soci, anche gli assenti e i dissenzienti.
Art. 18 - Deleghe
18.1. Ogni socio può esprimere un solo voto.
18.2. I soci “persona giuridica” sono rappresentati in Assemblea dal proprio Presidente o da persona da lui delegata per scritto.
18.3. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta.
18.4. Nessun socio può ottenere un numero di deleghe superiori a due.
Art. 19 – Poteri dell’Assemblea
19.1. È compito dell’Assemblea ordinaria dei soci:
A - determinare l’indirizzo generale dell’Associazione;
B - approvare o respingere il Rendiconto Economico Finanziario Annuale, il bilancio preventivo e le rispettive note integrative e relazioni di missione;
C - approvare i programmi annuali del Presidente e del Consiglio Direttivo;
D - eleggere il Consiglio Direttivo, determinando il numero dei Consiglieri e le modalità di votazione in cui si intendono eletti gli aventi diritto che abbiano riportato il maggior numero dei voti;
E -nominare i componenti dell’Organo di controllo se previsto;
F - nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti se previsto;
G - revocare le cariche precedenti con decisione motivata;
H - deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
I - l'esclusione dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, se ne ricorrono i casi;
L- deliberare su quanto altro demandato per legge o per Statuto, o su quanto sottoposto dal Consiglio Direttivo nonché sugli argomenti oggetto di motivata richiesta del Revisore, se previsto.
19.2. È compito dell'Assemblea straordinaria dei soci:
M - approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
N - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione, nominando uno o più liquidatori e definendone i poteri.
19.3. Per i punti G, H, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Art. 20 – Consiglio Direttivo
20.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a undici, eletti dall’Assemblea dei soci. L'Assemblea determina di volta in volta il numero dei componenti.
20.2. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, il Codice Fiscale, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente.
Art. 21 – Durata. Revoca. Decadenza
21.1. I membri del Consiglio Direttivo restano incarica tre anni e sono rieleggibili.
21.2. I membri del Consiglio Direttivo, singolarmente o collettivamente, possono essere revocati dall’Assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti.
21.3. Nel caso di soci “persona giuridica”, il Consigliere a cui venga revocata la delega di rappresentanza dall'Ente socio di appartenenza decade in automatico; la nomina di un Consigliere in sostituzione avviene secondo quanto previsto dal presente statuto.
21.4. Il Consigliere assente per tre volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo senza darne avviso o senza un motivo ritenuto valido dal Consiglio stesso, decade automaticamente dalla carica
21.5. In caso di dimissioni, revoca o decadenza di un membro, il Consiglio Direttivo può procedere alla sua sostituzione del primo fra i non eletti, che deve essere sottoposta alla ratifica della prima Assemblea. In ogni caso i nuovi consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
21.6. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
Art. 22–Poteri del Consiglio Direttivo
22.1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
22.2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
22.3. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all’Assemblea.
22.4. Il Consiglio Direttivo:
A - elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
B - cura l’esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
C - provvede, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere, alla stesura del Rendimento Economico Finanziario Annuale, del bilancio consuntivo e delle rispettive relazioni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
D – determina l’importo annuo delle quote associative da approvare in assemblea;
E - stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
F- nomina il Comitato Scientifico e il Direttore del Comitato Scientifico;
G - nomina il Comitato di Redazione;
H - conferisce incarichi per il raggiungimento dei fini istituzionali statutari;
I - compila le liste elettorali e indice le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali secondo le modalità stabilite dall’assemblea;
L - istituisce e sopprime eventuali sedi associative secondarie;
M - dà e concede adesioni, partecipazioni e patrocini ad altri enti aventi attività e fini analoghi a quelli dell’Associazione;
N - delibera l’ammissione di nuovi soci;
O –propone l'esclusione di soci e la sottopone all'Assemblea, che delibera;
22.5. Il Consiglio Direttivo svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità istituzionali statutarie assumendo tutte le iniziative atte allo scopo. Potrà a tal fine, se ritenuto necessario, compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l’attività dell’associazione da sottoporre all’assemblea per l’approvazione.
Art. 23 – Convocazione del Consiglio Direttivo
23.1. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte all’anno dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.
23.2. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata anche con posta elettronica, o altro sistema di messaggistica, contenente l’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
23.3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.
Art. 24 - Funzionamento del Consiglio Direttivo
24.1. La riunione è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal membro del Consiglio più anziano.
24.2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario o, in mancanza, da persona designata da chi presiede la riunione.
24.3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
24.4. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
24.5 Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto al voto, l’Organo di controllo (se previsto), il Revisore legale dei Conti (se previsto), il Direttore del Comitato Scientifico.
Art. 25 – Presidente
25.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.
25.2. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Art. 26 – Poteri del Presidente
26.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, di fronte a terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno quali, ad esempio, stipulare le convenzioni e i contratti, aprire e chiudere conti correnti, avanzare richieste di fido, incassare somme, rilasciare quietanze liberatorie, compiere tutti gli atti giuridici relativi all’associazione.
26.2. Il Presidente ha i poteri della ordinaria amministrazione su direttiva del Consiglio Direttivo e gli potranno essere eventualmente delegati poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
26.3. In particolare compete al Presidente:
A - convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo stabilendone l’ordine del giorno;
B - vigilare perché siano osservate le norme statutarie;
C - vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione.
26.4. Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile che dovrà essere convocata entro sette giorni.
26.5. Il Presidente in caso di assenza o impedimento e con espresso mandato è sostituito con gli stessi poteri dal Vice Presidente.
26.6. Il Presidente decade dalla carica per assenza od impedimento di durata superiore a tre mesi.
Art. 27 – Tesoriere e Segretario
27.1. Il Tesoriere viene individuato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Attende alla gestione economica e finanziaria dell’Associazione, provvede alla riscossione delle quote associative, dei contributi e di ogni altra entrata prevista dallo Statuto, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo oltre a quelli inerenti le spese ordinarie relative alla gestione della sede (utenze, spese varie, ecc.)
Controlla che le entrate e le uscite siano conformi a quanto previsto dal bilancio preventivo.
Tiene il registro, anche su supporti informatici, delle entrate e delle uscite.
27.2. Il Tesoriere predispone la bozza del Rendimento Economico Finanziario Annuale e quella del bilancio preventivo complete delle rispettive note integrative e relazioni di missione da sottoporre al Consiglio Direttivo.
27.3. Il Tesoriere ha i poteri di firma sui depositi e conti intestati all’Associazione presso istituti bancari e/o amministrazioni postali. In caso di assenza prolungata od impedimento temporaneo i poteri di firma del Tesoriere sono attribuiti dal Consiglio Direttivo ad un altro membro del Consiglio stesso.
27.4 Il segretario viene individuato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Cura la conservazione dell’archivio, sbriga le normali pratiche
d’ufficio ed inoltre:
a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell’Organo di amministrazione e dell’assemblea;
b) provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del libro degli associati e dei volontari;
c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell’Assemblea;
d) è responsabile della corrispondenza e di altre forme di comunicazione dell’Associazione.
Art. 28 - Organo di Controllo
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico.
Art. 29 - Revisore Legale dei Conti
Solamente al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.
Art. 30 – Comitato Scientifico
30.1. Il Comitato Scientifico assolve a funzioni di aggiornamento, studio e ricerca scientifica, opera nel campo della fitoalimurgia, etnobotanica, alla botanica ed all’ecologia. Ha il compito e la responsabilità di garantire l’esattezza scientifica ed il rigore dottrinale di qualsiasi attività associativa.
30.2. Per le attività scientifiche il Comitato può disporre della biblioteca e dei supporti scientifici che il Consiglio Direttivo delibera di mettere a disposizione anche con eventuali programmi di spesa. Esso assume la struttura approvata dal Consiglio Direttivo.
30.3. La qualifica di membro del Comitato Scientifico viene conferita dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione sia direttamente che su proposta del Comitato Scientifico. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà procedere in qualsiasi momento alla revoca di detta qualifica.
30.4. Il Comitato è composto da un numero illimitato di membri. È presieduto dal Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo.
30.5. La carica di Componente il Comitato Scientifico è compatibile con le altre cariche associative.
Art. 31 – Comitato di Redazione
Il Comitato di Redazione rappresenta uno strumento operativo al servizio dell’Associazione, all’indirizzo della quale deve adeguarsi agendo in armonia con il Consiglio Direttivo. Esso assume la struttura ed il funzionamento previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V – LIBRI SOCIALI, PATRIMONIO, RISORSE E BILANCIO
Art. 32 - Libri sociali
Ai sensi dell’art. 15 e 17 del D.Lgs. 117/2017 l’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
- Libro degli associati;
- Libro dei volontari;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e degli altri organi sociali, se previsti, che sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Art. 33 - Il patrimonio
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 34 Risorse economiche
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
L’accettazione di eventuali lasciti o donazioni è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo.
Art. 35 – Bilancio
35.1. L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno
35.2. Con la chiusura dell'esercizio verrà formato il Rendimento Economico Finanziario Annuale (Bilancio) che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile.
35.3. Il Rendimento Economico Finanziario Annuale, se disposto dalle vigenti leggi, sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Art. 36 - Formazione e contenuto del Rendimento Economico Finanziario Annuale (o bilancio)
36.1. Rendimento Economico Finanziario Annuale è elaborato dal Consiglio Direttivo che si avvale del Tesoriere, è presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.
36.2. Nel Rendimento Economico Finanziario Annuale debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
36.3. È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 37 - I volontari
37.1 I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
37.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
37.3 L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
37.4 Ai volontari possono essere rimborsate, dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
37.5 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17, del D.Lgs.117/2017 inoltre possono essere rifuse anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
37.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall’associazione.
37.7 L’associazione secondo quanto previsto dall’art.18 del D.Lgs. 117/2017 deve assicurare i volontari, compresi i volontari che operano solo temporaneamente per l’attività istituzionale, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 38 – I lavoratori
38.1 L’associazione può, nei limiti previsti dall’art. 36 del D.Lgs. 117/2017, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
38.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
Art. 39 - Convenzioni
39.1 Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
39.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.
TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E NORME FINALI
Art. 40 – Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione
40.1 La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato da un’Assemblea straordinaria, secondo le modalità indicate dall’art. 19 punto N del presente Statuto.
40.2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
40.3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.
Art. 41 - Disposizioni finali
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), dai relativi decreti attuativi e dal Codice civile e normative di settore per quanto compatibili.